STATUTO dell’Associazione “Associazione Italiana Psicologhe e Psicologi” (AIPSY)

ARTICOLO 1
– DENOMINAZIONE –

E’ costituita una Associazione, regolata dalla Legge e dal presente Statuto, sotto la denominazione di “Associazione Italiana Psicologhe e Psicologi” (AIPSY). Tale denominazione deve comparire nel logo e nell’intestazione di ogni atto formale della Società stessa.

ARTICOLO 2
– SEDE –

L’Associazione ha la propria sede legale in Cosenza alla via Molinella 8. Essa potrà dotarsi anche di sedi secondarie, sezioni o rappresentanze in altre Regioni e Province autonome, al fine di perseguire le finalità statutarie.

ARTICOLO 3
– DURATA –

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4
– FINALITA’ –

L’Associazione, che ha natura tecnico-scientifica e non ha fini di lucro, ha per oggetto la promozione e/o sviluppo dello studio e della ricerca scientifica nella disciplina della psicologia, in ogni aspetto e branca.
L’Associazione si propone di svolgere, in perfetta autonomia ed indipendenza anche dei suoi legali rappresentanti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o di partecipazione ad esse, attività di:

1) aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati;
2) collaborazione con le Università, gli Enti e gli altri organismi e istituzioni pubbliche e private che operano nell’ambito delle discipline di cui sopra;
3) elaborazione e aggiornamento di linee guida, promozione di ricerche scientifiche anche in collaborazione con altre società e organismi scientifici;
4) organizzare congressi, convegni, simposi, workshop, giornate di studio e simili;
5) promuovere lo studio e la verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione professionale nell’ambito delle discipline di cui sopra e delle loro applicazioni;
6) curare gli interessi dei propri Soci presso Autorità, Enti e Istituzioni (compresi gli Ordini professionali), pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali;
7) curare la pubblicazione e la diffusione della produzione scientifica dell’Associazione e dei propri Soci, anche attraverso il sito web dell’Associazione aggiornato costantemente;
8) stabilire contatti, collegamenti, convenzioni, collaborazioni con Enti pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali;
9) tutelare in ogni modo lo ritenga opportuno, anche mediante interventi presso gli Organi legislativi, amministrativi e giudiziari, di qualsiasi livello e grado, gli interessi delle discipline psicologiche in genere e dei propri Soci in particolare;
10) promuovere la valorizzazione della professionalità della psicologia e dei propri Soci;
11) svolgere qualsiasi altra attività ritenga opportuno per il progresso della psicologia applicata al processo in ambito nazionale e internazionale.

L’Associazione non ha finalità politiche o di tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale e non svolge attività imprenditoriali, partecipa a queste ultime solo se necessarie per le attività di formazione continua. Essa è retta dai principi di democrazia, mutualità e persegue scopi sociali, culturali e scientifici.

ARTICOLO 5
– SOCI –

Sono Soci dell’Associazione i Soci Fondatori e gli esercenti le professioni sanitarie che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o che esercitino in regime libero-professionale, oltre ai cultori della psicologia, persone fisiche o giuridiche, ammessi come Soci dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo che proporrà all’Assemblea, nella prima riunione utile, l’accoglimento o meno della stessa. Nella domanda, l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in conflitto di interesse con i fini dell’Associazione. In caso di diniego la deliberazione dell’Assemblea dovrà essere motivata.
Il Socio ha diritto di recesso dell’iscrizione, da esercitarsi con preavviso di almeno tre mesi. Si impegna altresì a comunicare al Presidente, con la massima tempestività, ogni situazione di potenziale conflitto di interesse che dovesse verificarsi. La sua posizione verrà valutata dal Consiglio Direttivo.
I Soci si distinguono in:
1) Soci Fondatori: sono tali coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
2) Soci Ordinari: sono tali coloro che chiedono di essere ammessi a mezzo domanda vagliata e decisa dall’Assemblea. All’atto dell’iscrizione all’Associazione il Socio con il versamento della quota sociale si impegna ad accettare il presente statuto e i regolamenti approvati dall’Assemblea.
3) Soci Sostenitori: coloro che coltivano lo studio della psicologia e, avendone fatta richiesta, sono ammessi con tale qualifica dall’Assemblea. Partecipano attivamente alla vita associativa, iscrivendosi all’Associazione. I Soci Sostenitori non fanno parte dell’Assemblea e non hanno diritto di voto. Sono esentati dal pagamento della quota.
4) Soci Corrispondenti Esteri: sono nominati tali per delibera del Consiglio Direttivo, gli studiosi stranieri che intrattengono rapporti di proficua collaborazione con l’Associazione. I Soci Corrispondenti Esteri non fanno parte dell’Assemblea e non hanno diritto di voto. Sono esentati dal pagamento della quota.
5) Soci onorari: sono nominati tali su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell’Assemblea le personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività nel campo delle discipline indicate nell’art. 4. I Soci Onorari non fanno parte dell’Assemblea e non hanno diritto di voto. Sono esentati dal pagamento della quota.
6) Soci Benefattori: sono nominati tali su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell’Assemblea coloro che portano un contributo economico o di altra natura all’Associazione.
7) Soci Aderenti: sono nominati tali persone fisiche e giuridiche, Enti, Associazioni, Organizzazioni che abbiano come scopo lo sviluppo della ricerca e degli scopi specifici perseguiti dall’Associazione. In questo caso questi enti saranno rappresentati in Assemblea da un proprio rappresentante. L’ammissione e/o la sostituzione dei suddetti Enti deve essere approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri.

I Soci, ad eccezione dei Soci Corrispondenti Esteri, dei Soci Onorari e dei Soci Sostenitori, sono obbligati al pagamento della quota associativa annuale il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo pena la decadenza e si impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi sociali. Tale adesione si intende convalidata automaticamente con il versamento della quota annuale. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. E’ in ogni caso garantita agli associati l’uniformità del rapporto e delle modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo.

ARTICOLO 6
– PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO –

La qualità di Socio si perde:
1) con le dimissioni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o comunicazione telematica equivalente al Consiglio Direttivo che, nella prima riunione successiva alla comunicazione delibererà in merito;
2) con la decadenza, che può essere decisa dal Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri, per non essersi attenuti alle finalità della Associazione e comunicata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata all’interessato;
3) con la morosità che può essere dichiarata per il mancato versamento della quota sociale, da oltre due anni, dal Consiglio Direttivo;
4) con il decesso del Socio.

I Soci fondatori possono perdere la qualifica di Socio solo per morte o dimissioni.
Gli associati che si siano avvalsi della facoltà di recesso, che siano stati esclusi ovvero siano dichiarati decaduti, non possono pretendere la restituzione degli eventuali conferimenti e quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
La qualità di Socio non è trasmissibile ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ARTICOLO 7
– PATRIMONIO E RENDITE –

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
1) dal fondo di dotazione;
2) dalle quote annuali dei Soci, stabilite dall’Assemblea;
3) da contributi, donazioni, lasciti testamentari, oblazioni da parte di privati, imprese, associazioni od enti pubblici o privati ed altri organismi e istituzioni impegnati in attività affini a quelle associative;
4) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività dell’Associazione.

Le eventuali attività commerciali dovranno avere carattere strumentale rispetto alle attività istituzionali, che dovranno essere prevalenti. Per tali attività commerciali dovrà essere tenuta apposita contabilità separata, ai sensi della vigente normativa tributaria.
Le rendite e le risorse dell’Associazione, nonché gli utili o gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 8
– ORGANI –

Sono organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Revisore dei conti.

ARTICOLO 9
– ASSEMBLEA –

L’Assemblea è costituita dai Soci fondatori e da quelli ammessi ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto.
La convocazione dell’Assemblea è fatta a cura del Presidente o su istanza di almeno un decimo dei Soci, in via telematica almeno 10 giorni prima della data della riunione.
Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, nonché gli argomenti da trattare, ed eventualmente, il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione espressamente ammessa e prevista, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.
Le persone giuridiche o, comunque, gli organismi collettivi dovranno essere rappresentati da persona fisica allo scopo delegata dai competenti organi sociali.
Ogni Socio ha diritto a un voto e può anche essere portatore al massimo di una delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, nel caso di assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente o da persona designata dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea nomina un Segretario anche non Socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra i Soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea risultano dal processo verbale sottoscritto anche con firma digitale dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.
L’Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito l’esame di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
L’Assemblea delibera con le maggioranze previste per legge per le Associazioni riconosciute.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
1) approva i programmi di attività dell’Associazione;
2) approva il bilancio in previsione, il consuntivo e la relazione annuale sull’attività;
3) determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
4) elegge, a scrutinio palese ovvero segreto, fra i Soci componenti il Consiglio Direttivo, e fra di essi il Presidente;
5) delibera sull’ammissione di nuovi associati;
6) nomina, a scrutinio palese ovvero segreto, il Revisore dei conti;
7) delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
8) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 10
– CONSIGLIO DIRETTIVO –

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti, a scrutinio palese ovvero segreto, dall’Assemblea, che durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i Soci che avevano riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al Socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto disposto dall’Assemblea, ha funzioni di indirizzo, promozione, gestione e controllo dell’attività dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 4 del presente Statuto. In particolare, il Consiglio Direttivo:
1) elabora e propone all’Assemblea i programmi di attività dell’Associazione;
2) nomina il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
3) esamina e sottopone all’Assemblea le domande di adesione all’Associazione;
4) predispone il bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
5) stabilisce l’importo della quota associativa annua;
6) adotta, sempre nei limiti di quanto disposto dall’Assemblea, i provvedimenti organizzativi, amministrativi e negoziali necessari per la gestione dell’Associazione;
7) compie gli atti d’urgenza, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
8) esamina e valuta la posizione dei Soci che dovessero venirsi a trovare in condizione di conflitto di interesse con la Società ed assume le conseguenti deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare i seguenti Organi di Controllo, che decadono con il termine del mandato del Consiglio Direttivo:

1) Comitato per l’ammissione nuovi Soci;
2) Comitato Scientifico ed organizzativo per le attività congressuali;
3) Comitato per l’Editoria;
4) Comitato Formazione ed Etica.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario con preavviso, anche in via telematica, di sette giorni, con l’indicazione degli argomenti da discutere. Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, con preavviso scritto di sette giorni, con l’indicazione degli argomenti da discutere e, comunque, almeno una volta l’anno per predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito l’esame di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11
– PRESIDENTE –

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea nella sua prima seduta; rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile.
Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali e ad operare su di essi. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione dei provvedimenti.
Il Vice-Presidente sostituisce, a tutti gli effetti, in tutte le attività e attribuzioni, il Presidente in caso di assenza per impedimento.
Non potrà essere eletto, e se eletto dovrà dimettersi dalla carica, chi abbia subito sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

ARTICOLO 12
– SEGRETARIO –

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, alla loro conservazione ed alla loro comunicazione ai Soci.

ARTICOLO 13
– TESORIERE –

Il Tesoriere ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi ed ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci ed è autorizzato ad aprire, congiuntamente con il Presidente, conti correnti bancari e postali e ad operare autonomamente su detti conti, versare e girare assegni e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati.
Il Consiglio Direttivo in forma ridotta, rispetto al numero massimo di nove, potrà decidere di attribuire al Segretario il ruolo di Tesoriere e, comunque, fino a quando il numero dei Soci ordinari sarà inferiore a 300.

ARTICOLO 14
– COMITATO SCIENTIFICO –

Il Comitato Scientifico è composto da un numero non inferiore a cinque di esperti e qualificati rappresentanti delle discipline di cui all’art. 4, sia Soci che non Soci, per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica che verrà effettuata secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato Scientifico è nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo che ne determina, con apposito Regolamento, composizione e funzioni.

ARTICOLO 15
– COMITATO D’ONORE –

Il Comitato d’onore è costituito dalle persone che hanno collaborato al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione con particolari attività ed iniziative.
La qualifica di “Socio onorario” è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Comitato d’onore esprime pareri consultivi.

ARTICOLO 16
– REVISORE DEI CONTI –

L’Assemblea nomina un Revisore dei conti effettivo ed uno supplente, scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. La durata dell’incarico è triennale ed il compenso è determinato sulla base di quanto previsto dalla tariffa professionale e sarà pubblicato nel sito web della Società.
Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione al bilancio annuale, potrà accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 17
– COLLEGIO PROBIVIRI –

Il collegio dei probiviri, costituito da tre membri, interviene nei casi di controversie tra i soci o tra un socio e l’associazione riguardanti il rapporto sociale (ammissione, esclusione o recesso dei soci). Esso interviene nella conciliazione di controverse interne, nelle cause di incompatibilità e nell’interpretazione dello statuto.

ARTICOLO 18
– ESERCIZIO –

L’Esercizio coincide con l’anno solare. Il Presidente entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno deve riunire l’Assemblea degli associati per sottoporre alla sua approvazione il
bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo che sarà pubblicato nel sito web della Società.
I bilanci dovranno essere depositati presso la sede associativa a disposizione degli associati almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea, convocata per la loro approvazione.

ARTICOLO 19
– SCIOGLIMENTO –

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20
– NORMA DI RINVIO –

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.